Revisione legale · Approfondimento
Quando la S.r.l. deve nominare il revisore
L’obbligo di nomina ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile: soglie dimensionali, gruppi e cessazione dell’obbligo.
CONTARE | Aggiornamento editoriale: Novembre 2026
Il quadro normativo
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la S.r.l. è tenuta a redigere il bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale oppure supera per due esercizi consecutivi almeno uno dei limiti dimensionali previsti dalla legge.
Le soglie dimensionali
L’art. 2477 del Codice civile indica 4 milioni di euro per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni e 20 dipendenti occupati in media nell’esercizio. È sufficiente il superamento di uno dei tre limiti per due esercizi consecutivi.
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Quando viene meno l’obbligo
Per l’obbligo derivante dal superamento dei limiti dimensionali, la disposizione prevede che esso cessi quando per tre esercizi consecutivi non viene superato alcuno dei limiti. Occorre inoltre distinguere il venir meno del presupposto dalla cessazione dell’incarico già conferito e valutare le formalità societarie applicabili.
Perché valutare una revisione anche senza obbligo
La revisione volontaria può rispondere a esigenze informative dei soci, della capogruppo, di investitori o istituti finanziatori. L’incarico deve definirne chiaramente oggetto, criteri e destinatari.
Riferimenti normativi e istituzionali
Il contenuto è divulgativo e non costituisce parere professionale su una specifica situazione.