Società di revisione legale · Registro Revisori Legali n. 140802

Servizi / ESG e assurance

Attestazione della rendicontazione di sostenibilità

Affidabilità delle informazioni ESG, con l’esperienza di partner abilitati all’attestazione.

Che cos’è l’attestazione

La rendicontazione di sostenibilità descrive, secondo criteri definiti, gli impatti dell’impresa sulle persone e sull’ambiente e il modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance incidono sulla sua attività e sulle prospettive economiche. L’attestazione è un incarico indipendente che verifica la conformità delle informazioni ai requisiti e agli standard di rendicontazione applicabili.

Nel quadro della CSRD, l’attestazione obbligatoria è inizialmente un incarico a sicurezza limitata (limited assurance). Non equivale a una garanzia assoluta su tutti i risultati ESG, né alla semplice attribuzione di un marchio di certificazione.

Richiesta INFORMAZIONI

Il servizio di CONTARE

I partner di CONTARE sono abilitati al rilascio dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità. La società può affiancare le imprese negli incarichi di attestazione e assurance, previa definizione dell’oggetto, accettazione dell’incarico, verifica dell’indipendenza e dei requisiti della società di revisione e del soggetto responsabile dell’incarico.

Le attività di controllo possono comprendere l’esame del processo di raccolta dei dati ESG, l’analisi delle valutazioni di doppia rilevanza quando richieste, la verifica della tracciabilità delle informazioni e delle evidenze, l’esame dei criteri ESRS applicabili e delle informazioni connesse alla tassonomia UE ove previste.

Quando è obbligatoria: le nuove soglie europee

La direttiva (UE) 2026/470, pubblicata il 26 febbraio 2026, ha ristretto il perimetro ordinario degli obblighi CSRD alle imprese che superano congiuntamente 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di ricavi netti annui. Per i gruppi, la valutazione avviene su base consolidata; esistono disposizioni specifiche per talune imprese di Paesi terzi e per i periodi transitori.

Le nuove soglie derivano dalla legislazione europea: il loro coordinamento con gli obblighi delle singole imprese italiane va valutato alla luce del recepimento nazionale, del D.Lgs. 125/2024 come modificato e delle norme transitorie. Il recepimento italiano dello «stop the clock» ha differito al 2027 gli obblighi per le altre grandi imprese e al 2028 quelli previsti per le PMI quotate dalla precedente scansione temporale; quest’ultima categoria è ora esclusa dal perimetro ordinario della direttiva 2026/470.

Le soglie e le date indicate fotografano il quadro normativo al 15 ottobre 2026; la concreta applicazione richiede verifica del perimetro societario, dell’esercizio e del diritto nazionale vigente.

La rendicontazione volontaria

Le imprese non obbligate possono pubblicare informazioni ESG su base volontaria per rispondere alle esigenze di banche, clienti, investitori o filiere produttive. Possono utilizzare criteri proporzionati, quali lo standard volontario VSME quando adeguato. La successiva verifica indipendente è anch’essa volontaria: contenuti della relazione e livello di assurance dipendono dallo standard e dall’incarico concordato.

È importante distinguere una relazione di assurance volontaria da un’attestazione legale di conformità rilasciata nell’ambito della CSRD.

Un processo strutturato e indipendente

Gli incarichi vengono pianificati sulla base della comprensione dell’impresa, dei processi di reporting e dei rischi di errori significativi nelle dichiarazioni di sostenibilità. Le verifiche prevedono procedure proporzionate, elementi probativi e una conclusione formalizzata in una relazione professionale.

CONTARE non confonde la predisposizione delle informazioni aziendali con la loro attestazione indipendente e valuta preventivamente eventuali incompatibilità o minacce all’indipendenza.

Normativa e riferimenti

Direttiva (UE) 2026/470 ↗

MEF – Abilitazione all’attestazione di sostenibilità ↗

Normattiva – D.Lgs. 125/2024 ↗

Richiedi informazioni ↗